È la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio in favore:
L. N° 1185 del 21/11/67 art. 3 lett. A e B, come modificata dalla L. 16/01/2003 n. 3 (vedi anche sentenza Corte Cost. n° 464/1997)
CHI PUO'RICHIEDERLOIl genitore con un figlio minore che manca dell’assenso dell’altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela priva dell’assenso di colui che la esercita.
DOVE SI RICHIEDEIl Giudice Tutelare competente è quello del luogo di residenza del minore (o del genitore, nel caso in cui richieda il rilascio del documento per sé stesso).
Nel caso in cui il minore risieda all’estero le funzioni del Giudice tutelare sono esercitate dal Console.
ll ricorso può essere proposto:
L'istanza di autorizzazione deve essere presentata tramite compilazione del seguente modulo:
Copie
Per il ritiro delle copie semplici o autentiche del decreto e del giuramento, nonché di ogni altro atto della procedura, è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia
La richiesta di copie può essere effettuata in cancelleria, via email/PEC o telefonicamente.
Assistenza di un difensoreNon è necessaria l'assistenza di un difensore per presentare l'istanza di autorizzazione al Giudice Tutelare.