Il circondario è la porzione di territorio dove si estende la competenza del Tribunale e, di conseguenza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Spesso coincide con la provincia, come nel nostro caso.
Il distretto è la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d'Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti. Corrisponde spesso alla regione, come nel nostro caso.
Anzitutto occorre avere interesse alla copia dell’atto ( ad es. essere erede, creditore, etc.), documentandolo; se questa condizione ricorre, si può fare richiesta, al Presidente del Tribunale, di rilascio di copia dell’atto. Il Presidente, valutata la sussistenza delle condizioni di legge, autorizza il rilascio della copia, previo pagamento dei relativi diritti. La richiesta va depositata presso la cancelleria della volontaria giurisdizione
Occorre presentare un ricorso reperibile all'interno della Sezione “Moduli”, ove sono presenti anche altre indicazioni su condizioni, referente e recapiti.
Innanzi tutto si deve attendere che la sentenza o il decreto penale di condanna siano stati dichiarati irrevocabili, o sia stata dichiarata immediatamente esecutiva la misura, dopo di ché ci si deve rivolgere all’Autorità preposta al controllo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità indicata nel dispositivo della sentenza o del decreto penale di condanna.
Giova sottolineare che nello svolgimento del suddetto lavoro ci si deve attenere pedissequamente a quanto disposto in sentenza o nel decreto penale: qualsiasi variazione dell’orario giornaliero e settimanale deve essere preventivamente autorizzata dal Giudice.
A lavoro espletato, dovrà essere rivolta istanza al Giudice dell’esecuzione per la fissazione dell’udienza prevista dall’art. 189, comma 9 bis, C.d.S.
Innanzi tutto bisogna verificare se si rientra nelle ipotesi per le quali il lavoro di pubblica utilità è previsto in base all’art. 186, comma 9 bis C.d.S.: per esempio tale beneficio è escluso per chi ha provocato un incidente stradale (v. art. 186,comma 2bis C.d.S.).
Accertato che non vi siano condizioni ostative all’ammissione al lavoro di pubblica utilità, bisogna contattare un ente, con sede nella provincia in cui l’istante ha la residenza, che sia convenzionato con il Tribunale di Como, o, comunque, con il Ministero della Giustizia, al fine di ottenere una dichiarazione di disponibilità di massima dell’ente stesso con l’indicazione anche del tipo di lavoro da svolgersi.
Le modalità di formulazione dell’istanza di sostituzione della pena, detentiva e pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità variano a seconda della fase processuale nella quale ci si trova per cui è necessario rivolgersi ad un avvocato.
Occorre rivolgersi alla Cancelleria Lavoro, Previdenza e Asseverazioni posta al terzo piano, stanza 308
Il servizio si effettua il martedì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 SENZA APPUNTAMENTO
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla sezione "Come fare per"-->"Traduzioni e perizie giurate"
Occorre utilizzare il sistema Web "Liquidazioni spese di Giustizia", raggiungibile dal sito del Ministero della Giustizia (http://www.giustizia.it/giustizia/it/3_7_11.wp?previsiousPage=mg_3_s) e procedere come da indicazioni. Occorre poi stampare l’istanza e depositarla presso la cancelleria dove pende il procedimento.
- Se si tratta di SPESE PROCESSUALI rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADE)
- Nel caso, invece, di PENE PECUNIARIE la relativa richiesta va rivolta al Magistrato di Sorveglianza competente per residenza/domicilio. Per la ricerca dell'ufficio competente consultare la pagina Giustizia Map
In tali casi occorre presentare prova dell'avvenuto pagamento presso l’ufficio (la copia per eventuale presentazione all’ufficio). Provvederà l’ufficio allo sgravio della cartella o alla comunicazione ad Equitalia Giustizia per lo sgravio.
Solo in tali casi la ricevuta di pagamento va inviata a Equitalia Giustizia S.p.A., Via Grezar n. 14, CAP 00142, Roma.
I notai devono trasmettere alla cancelleria del Tribunale competente, cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto, copia dei verbali di pubblicazione dei testamenti segreti o olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici.
Il cancelliere provvede ad annotare i testamenti pubblicati nell’apposita rubrica.
La consultazione della rubrica dei testamenti non comporta alcun costo.
In ogni Tribunale viene tenuto, a cura della Cancelleria Volontaria Giurisdizione, il Registro delle Successioni. In tale registro sono annotati:
Il registro è pubblico e il cancelliere è tenuto, in caso di presentazione di specifica istanza scritta, corredata da due marche da bollo da 16 € e una da 3,92 €, a rilasciare estratti o certificati relativi a quanto scritto sul registro stesso.
Art. 52 disp. att. Codice civile
Chiunque ne abbia interesse.
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Como -Viale Lorenzo Spallino n. 5 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Terzo Piano – Stanza 317.
Informazioni telefoniche: 031/231271
Orario sportello: da lunedì al venerdì 8:30 – 12:30
Entro 15 giorni circa dalla richiesta, salvo per i certificati riguardanti soggetti deceduti in una data più risalente nel tempo.
Nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
In Tribunale è possibile rinunciare all’eredità solo per grado di successione.
Ad es. se è defunto un ascendente (nonno) dovranno prima rinunciare i figli di questo e l’eventuale coniuge, i quali potranno effettuare un unico pagamento durante un unico appuntamento.
In un secondo momento, potranno rinunciare i nipoti del defunto i quali dovranno prendere un nuovo appuntamento, effettuare un secondo pagamento e ripresentare tutti i documenti richiesti.
Così via fino al sesto grado di successione. Quando l’eredità non può più essere devoluta ai discendenti risalirà ai fratelli/sorelle del defunto.
In caso gli eredi/chiamati all’eredità appartenenti a gradi di successione diversi volessero rinunciare all’eredità tutti insieme potranno recarsi da un notaio.
Sì, ma è necessaria la previa autorizzazione del Giudice Tutelare che deve essere richiesta depositando apposita istanza all’Ufficio del Giudice Tutelare competente per territorio (luogo di residenza dei minori).
In caso il Giudice Tutelare sia di un altro Tribunale sarà necessario presentare in sede di accettazione/rinuncia copia conforme all’originale del provvedimento di autorizzazione.
Il minore può rinunciare entro 1 anno dalla maggiore età.
Sì, è necessario siano presenti entrambi i genitori salvo il caso in cui un genitore eserciti in via super-esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore o sia espressamente delegato tramite procura notarile da depositarsi in originale.
No, solo in caso di separazione.
Sì, è possibile rinunciare o accettare con beneficio di inventario in nome e per conto di un’altra persona ma bisogna essere in possesso di procura notarile in originale.
No, la mattina dell’appuntamento dopo essersi recati in cancelleria e aver controllato la presenza di tutti i documenti necessari verrà assegnato un numero di pratica, necessario per procedere al pagamento.
Dopo il pagamento sarà necessario tornare in Cancelleria presentando la ricevuta di pagamento e si procederà alla formalizzazione dell’atto.
I PAGAMENTI EFFETTUATI IN ANTICIPO SONO CONSIDERATI PRIVI DI VALIDITA’ AI FINI DELL’ATTO.
No
Puoi trovare tutti i contatti sul sito internet del Tribunale di Como.
In caso di mancata risposta al telefono si invita ad inviare una mail con i propri contatti e la relativa richiesta.
No, in quanto per poter procedere con la verbalizzazione de4ll’atto è necessario sapere qual è il luogo di apertura della successione che coincide con il luogo di ultimo domicilio/residenza del defunto.
Indicativamente dopo 30/45 giorni. In ogni caso si può contattare il numero 031-231271 per sapere se l’atto è già tornato dall’Agenzia delle Entrate.
Sì. Hanno pieno valore e sono opponibili ai terzi.
Sì, è possibile unicamente in questo caso.
Nel caso in cui una persona sia scomparsa dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne abbiano più notizie, la legge disciplina tre situazioni:
la scomparsa, l’assenza e la morte presunta.
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, indipendentemente dalla durata del tempo trascorso dall’ultima notizia, il tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero può nominare un curatore.
Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti o nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore.
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, è prevista la possibilità della formale dichiarazione di assenza da parte del tribunale su domanda dei presunti successori legittimi e di chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui.
Trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale, su istanza del pubblico ministero o su domanda degli interessati, può dichiarare con sentenza la presunta morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.
Le conseguenze della dichiarazione di morte presunta sono analoghe a quelle prodotte dalla morte naturale: si apre la successione e il coniuge può risposarsi.
La morte presunta può dichiararsi anche in mancanza di una precedente dichiarazione di assenza.
Se la persona scomparsa ritorna oppure emergano prove della sua esistenza in vita, la sentenza deve essere annullata, insieme a tutti gli effetti che aveva prodotto.
Occorre utilizzare il sistema Web "Liquidazioni spese di Giustizia", raggiungibile dal sito del Ministero della Giustizia (http://www.giustizia.it/giustizia/it/3_7_11.wp?previsiousPage=mg_3_s) e procedere come da indicazioni. Occorre poi stampare l’istanza e depositarla presso la cancelleria dove pende il procedimento.
Per l’iscrizione di una riserva di proprietà o di un atto di privilegio speciale, è necessario depositare:
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla sezione "Come fare per"-->"Registro privilegi-Iscrizioni/cancellazioni"
La nota di cancellazione viene rilasciata a seguito del deposito della seguente documentazione:
Tale scrittura privata deve contenere l'autenticazione della firma del Legale rappresentante apposta dinnanzi ad un Notaio e la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla sezione "Come fare per"--> "Registro privilegi-Iscrizioni/cancellazioni"