La spontanea esecuzione della condanna riportata nel decreto penale di condanna.
Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l’art. 53 L. 689/81 in relazione all’art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando euro 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione.
Il decreto penale di condanna viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero. Si ha comunque la possibilità di effettuare il pagamento tramite il quale viene definito il procedimento relativo al decreto penale di condanna secondo le modalità appresso indicate.
E’ possibile anche la rateizzazione del decreto penale prima dell’emissione, ma se esso è già esecutivo la rateizzazione andrà chiesta all’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale.
All’istanza di rateizzazione – da presentare alla cancelleria del GIP procedente - va allegato il certificato di stato di famiglia e il modello ISEE ed eventuali ulteriori documenti per la dimostrazione della situazione reddituale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO459 e seg. c.p.c..
CHI PUO'RICHIEDERLOL'imputato che ne abbia interesse
COME SI SVOLGEDecorsi i termini per proporre opposizione (15 giorni dalla notifica) il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:
Competente per il pagamento della pena pecuniaria e di eventuali spese è l’Ufficio recupero crediti di questo Tribunale, che vi procede per i provvedimenti che non rientrano nella Riforma Cartabia.
Per i provvedimenti che rientrano nel c.d. "Rito Cartabia" si allega il relativo modello F23.