Il cancelliere, a seguito della richiesta di “passaggio in giudicato” formulata con le modalità precisate di seguito, verificati i presupposti previsti dalle norme richiamate, rilascia telematicamente la certificazione di passaggio in giudicato ex art.124 disp. att. c.p.c., inserendola nel fascicolo telematico della causa nella quale è stata pubblicata la sentenza.
Il difensore potrà quindi collazionare sentenza e certificazione di passaggio in giudicato, mediante estrazione dal fascicolo informatico, attestando la conformità delle copie estratte, ai sensi dell’art 196 octies disp. att. c.p.c.
N.B. Le istanze riguardano solo le sentenze, in quanto quelle relative a provvedimenti diversi dalle stesse (ordinanze, decreti, etc.) non verranno prese in considerazione.
N.B. Il termine è di 1 anno per le cause instaurate anteriormente al 04/07/2009.
Si tiene altresì conto dell’eventuale periodo di sospensione feriale dei termini (art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742): dal 1° al 31 agosto di ogni anno a decorrere dal 2015; dal 1° agosto al 15 settembre per il periodo precedente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOIn caso di notifica della sentenza, ai fini del decorso del cd. termine breve (artt.325 – 326 c.p.c.), la richiesta della certificazione di passaggio in giudicato dovrà essere depositata telematicamente, insieme ai seguenti allegati:
- in caso di notifica con modalità telematica, ex art. 3-bis L. 53/1994:il messaggio originale di posta elettronica certificata, le ricevute e le attestazioni di legge;
- in caso di notifica con modalità non telematica: la scansione dell’atto notificato tradizionalmente, completo delle cartoline e munito di attestazione di conformità all’originale dell’intero atto notificato a firma del legale.
La certificazione di passaggio in giudicato della sentenza può essere richiesta telematicamente dal legale costituito nella causa cui la sentenza si riferisce;
La richiesta dovrà essere inoltrata con busta telematica:
- inviata come “deposito atto in corso di causa/istanza generica”, indicando nello spazio “note per la cancelleria” la dicitura “richiesta certificazione di passaggio in giudicato della sentenza”;
- allegando dichiarazione della parte interessata di avvenuto pagamento dell’imposta di registro, corredata dal modello F24 quietanzato;
allegando dichiarazione di acquiescenza alla sentenza ex art. 329 c.p.c., rilasciata dalle parti e corredate da documento d’identità delle stesse;
allegando prova del pagamento della tassa di registro, se dovuta (vedi sotto);
allegando copia del pagamento telematico del diritto di certificazione tramite piattaforma PagoPA, se dovuto (vedi sotto).
L’istanza (atto principale)
Nell’istanza (atto principale del deposito telematico) l’avvocato dichiara che non è stato né proposta impugnazione, né ha ricevuto avviso di impugnazione avverso la sentenza indicata nell’oggetto, in modo che vi sia ulteriore conferma delle risultanze degli atti dell’ufficio.
Comunicazione dell’avvenuto rilascio telematico del certificato di passaggio in giudicato
La cancelleria potrà dare comunicazione “di cortesia” dell’avvenuto rilascio della certificazione, mediante biglietto di cancelleria, agli avvocati presenti nel fascicolo telematico.
Sentenza appellata
Il Cancelliere, in presenza d’impugnazione, non può evidentemente rilasciare la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di 1° grado, né può farlo nei casi di rigetto, dichiarazione d’inammissibilità, mancata iscrizione a ruolo dell’appello, ecc.; ciò in quanto al Cancelliere non compete certificare che la sentenza sia passata in giudicato, bensì che non siano state proposte impugnazioni.
Impugnazione parziale
In caso d’impugnazione parziale, Il certificato di passaggio in giudicato della sentenza, limitatamente ai capi non impugnati, sarà rilasciato a fronte del deposito di attestazione della Corte d’Appello circa i capi della sentenza oggetto d’impugnazione.
Sentenza non ancora registrata
La certificazione di passaggio in giudicato non viene inoltre rilasciata nel caso in cui la sentenza non risulti ancora registrata; ciò avviene dopo il pagamento dell’imposta di registro nella misura determinata dall’Agenzia delle Entrate.
Infatti, ai sensi dell’art. 65 punto 1 del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131, “I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, ne' allegare agli stessi, ne' ricevere in deposito, ne' assumere a
base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati”.
Pertanto, in caso di sentenza soggetta a registrazione per la quale gli uffici finanziari non abbiano ancora comunicato l’avvenuta registrazione attraverso il periodico invio, la certificazione di passaggio in giudicato verrà rilasciata a fronte della dichiarazione della parte interessata di avvenuto pagamento dell’imposta corredata dal modello F24 pagato.
Sentenze di separazione personale dei coniugi e sentenze di divorzio/ scioglimento dell’unione civile
Ai sensi dell’art. 152 septies disp. att. c.p.c. la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto.
L’ufficio, pertanto, dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, provvede, previa verifica di eventuali pendenze di giudizi d’appello, a comunicare all’ufficio di Stato civile il passaggio in giudicato della sentenza per l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Sentenze di separazione personale dei coniugi e sentenze di divorzio senza figli minori o legalmente incapaci
Fermo quanto sopra riportato, in tali casi la certificazione di passaggio in giudicato è rilasciata a seguito di richiesta formulata con le
modalità sopra precisate, decorsi:
a) 30 giorni dalla notificazione della sentenza effettuata nei confronti della controparte (cd. termine breve ex artt. 325-326 c.p.c.)
b) 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (cd. termine lungo ex art. 327 c.p.c.)
N.B. Il termine è di 1 anno per le cause instaurate anteriormente al 04/07/2009.
Si tiene altresì conto dell’eventuale periodo di sospensione feriale dei termini (art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742): dal 1 al 31 agosto di ogni anno a decorrere dal 2015; dal 1° agosto al 15 settembre per il periodo precedente.
c) Dopo il deposito delle dichiarazioni di acquiescenza alla sentenza ai sensi dell’art. 329 c.p.c.
N.B. Non è ritenuta valida la c.d. acquiescenza preventiva
d) In caso di dichiarazioni di acquiescenza formulate dinanzi al cancelliere l’ufficio procede tempestivamente alla comunicazione all’ufficiale di stato civile.
Sentenze di separazione personale dei coniugi e sentenze di divorzio in presenza di figli minori o legalmente incapaci
In tali casi, ai fini e per gli effetti dell’art. 326 c.p.c., la certificazione è rilasciata decorsi:
a) 30 giorni dalla notificazione della sentenza effettuata nei confronti:
- della controparte;
- del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como;
- del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano.
b) 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (cd. termine lungo ex art. 327 c.p.c.)
N.B. Il termine è di 1 anno per le cause instaurate anteriormente al 04/07/2009.
c) Dopo il deposito nel fascicolo telematico delle dichiarazioni di acquiescenza alla sentenza ai sensi dell’art. 329 c.p.c. corredata dal documento identificativo delle parti, e visto di rinuncia all’impugnazione reso dall’ufficio di Procura presso il Tribunale e presso la Corte d’Appello, oppure
Dopo il deposito delle dichiarazioni di acquiescenza alla sentenza ai sensi dell’art. 329 c.p.c. corredata dal documento identificativo delle parti, e decorso di 30 gg dalla notificazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano.
d) decorso di 30 gg dalla notificazione Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, in caso di dichiarazioni di acquiescenza formulate dalle parti dinanzi al cancelliere.
Si tiene altresì conto dell’eventuale periodo di sospensione feriale dei termini (art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742): dal 1 al 31 agosto di ogni anno a decorrere dal 2015; dal 1° agosto al 15 settembre per il periodo precedente.
COSTISalvi i casi di esenzione, in caso di richiesta per esigenze processuali presentata da una parte costituita nel giudizio, sarà necessario allegare ricevuta PAGOPA di € 3,92 quale diritto di cancelleria.
Per i procedimenti iscritti in data anteriore al 1° marzo 2002, oltre al diritto di certificazione, è dovuta l’imposta di bollo (due marche da €16,00).
In caso di richiesta per esigenze non processuali o in caso di richiesta di soggetti terzi legittimati a chiedere la certificazione, sarà necessario allegare ricevuta di pagamento PAGOPA di € 3,92 con la voce diritto di certificato e corrispondere n. 2 marche da bollo (una per l’istanza ed una per il rilascio del certificato)
In caso di richiesta di rilascio urgente, nel termine di 2 gg, i diritti di certificazione da corrispondere sono pari a € 11,76.