E’ un istituto previsto dal legislatore al fine di consentire alle persone non abbienti, nell’ambito del processo penale, di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza (con scelta da effettuare tra gli iscritti in appositi elenchi, predisposti dai Consigli degli ordini del distretto di Corte d’Appello nel quale trovasi il Magistrato davanti al quale pende il processo), di un consulente tecnico, di un investigatore privato, con oneri a carico dello Stato.
Tali soggetti non possono chiedere o percepire alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese dal proprio assistito, commettendo diversamente grave illecito disciplinare.
L’ammissione, una volta ottenuta, è valida per ogni grado e fase del processo, oltre che per tutte le eventuali procedure, derivanti ed accidentali, comunque connesse.
L’ammissione produce come principale effetto quello di esentare da ogni onere inerente l’assistenza e la difesa processuale (gratuità nel rilascio delle copie degli atti processuali, anticipazioni dei compensi spettanti ai suddetti soggetti da parte dell’Erario) rimanendo comunque salvo il diritto dello Stato al recupero, nel caso di successiva revoca dell’ammissione, qualora dovessero venire meno i presupposti legittimanti l’ammissione.
Articoli dal 74 al 141 del D.P.R. 30/05/02 n.115.
CHI PUO'RICHIEDERLOChi può richiedere l'ammissione
L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio):
L'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato va presentata alla Cancelleria del Giudice davanti a cui pende il processo.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64 (1).
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
(1) vedi artt. 76 - 77 DPR 115/02 (ultimo aggiornamento G.U. n.159 del 11/07/2025
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARILa domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria. La domanda è trasmessa al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).
COME SI SVOLGEEntro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta il giudice:
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
Se la domanda viene rigettata
Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate). L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Esclusione dal patrocinio in ambito penale
Il beneficio non è ammesso. Se l'istanza è accolta l'interessato può scegliere tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalla legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
COSTINessun costo.