La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a Euro 15,49, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 1524 Codice Civile
CHI PUO'RICHIEDERLOL’interessato
DOVE SI RICHIEDETribunale del luogo in cui è stato trascritto il contratto.
Per il circondario di Como:
Tribunale di Como
Via L. Spallino, 5 – 22100 Como
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Stanza 316 - Piano terzo
Direttore Dott. Nicola Petronella - nicola.petronella@giustizia.it
COME SI SVOLGE
Per l’iscrizione di una riserva di proprietà o di un atto di privilegio speciale, è necessario depositare:
Un originale della nota viene restituita in genere a vista al richiedente. Non sono dovuti diritti di cancelleria.
La nota di cancellazione viene rilasciata a seguito del deposito della seguente documentazione:
Tale scrittura privata deve contenere l'autenticazione della firma del Legale rappresentante apposta dinnanzi ad un Notaio e la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
NB: A partire dal 28/02/2023 tutti i pagamenti relativi alle spese di giustizia (anticipazione forfettaria, contributo unificato, diritti di copia e certificato) potranno essere accettati solo ed esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma Pago PA.
https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp
La relativa ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere consegnata a mani presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione al momento del deposito del ricorso o al ritiro della copia.