COS'È
Il cittadino chiamato a testimoniare in un processo penale dinanzi l'Autorità giudiziaria ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o, se autorizzato dall'autorità giudiziaria, al prezzo del biglietto aereo della classe economica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia – D.P.R. n. 115/02 Artt. 45 – 48
CHI PUO'RICHIEDERLO
- Solo per i testi richiesti dal P.M. o dal Giudice giudicante, citati ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.p. o artt. 549 e 507 c.p.p., è previsto il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
- La citazione inviata ai sensi dell’art. 552 c.p.p., se non viene inviata un’ulteriore citazione ai sensi degli articoli di cui sopra, riguarda soltanto ed esclusivamente la possibilità di costituirsi parte civile e la presenza in qualità di testimone non è necessaria, le spese di viaggio non vengono rimborsate.
- Le spese di viaggio e le indennità spettanti ai testimoni citati dai difensori nel processo penale, se non comuni anche alla lista testi del P.M. o se non vi è un gratuito patrocinio, sono soltanto quantificate dal Funzionario addetto all’ufficio spese di giustizia che emette un ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.
- Ai testimoni citati ad istanza di parte nel processo civile non spetta alcun rimborso delle spese di viaggio da parte dell’Amministrazione in quanto sono a carico della parte che ha richiesto la citazione.
Tipologia di testi che possono chiedere il rimborso:
- Testimoni non residenti;
- Accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi;
- Dipendenti pubblici chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio;
- Testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’ufficio giudiziario.
DOVE SI RICHIEDE
L’istanza, con gli allegati, deve essere consegnata all’Ufficio Dibattimento o al Cancelliere in udienza.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
L'indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori sono corrisposti esclusivamente su istanza dell’interessato.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 100 giorni dalla data della testimonianza.
Documenti necessari:
- Richiesta di liquidazione con attestazione di presenza del teste da parte del Cancelliere presente all’udienza
- Atto di citazione testimoniale con la relativa relata di notifica in originale o copia;
- Documenti di viaggio A/R, anche in copia. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto che in mancanza del titolo di viaggio la spesa potrà essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasposto diversi da quelli di linea, ecc.), sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal teste ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
- In caso di utilizzo del mezzo proprio compilazione dell’atto notorio accompagnato dal documento d’identità in corso di validità;
- Eventuale autorizzazione al mezzo aereo da richiedere preventivamente al Magistrato.
COSA SI RIMBORSA
- I testimoni non residenti: spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente richiesto ed autorizzato dall’autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.Solo per i testi provenienti dall’estero possono essere rimborsate le spese di pernottamento di una notte.
- Gli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi: spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 D.P.R. n. 115/02, sempre che essi siano testimoni. Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
- I dipendenti pubblici chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio: spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 D.P.R. n. 115/02, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza.
- I testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’ufficio giudiziario: spetta l’indennità di euro 0,36 al giorno.
TEMPI
La liquidazione della spesa avviene non appena ne sussistono i presupposti.
E’ assolutamente consigliata la forma di pagamento tramite versamento su conto corrente bancario o postale.
COSTI
Non vi sono spese.
Assistenza di un difensore
No
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