Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (CTU): un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio. Il CTU quindi non esercita mai attività decisoria, che spetta invece esclusivamente al Giudice.
L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi, non sono provviste di Albi professionali.
Il Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'Albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p.
CHI PUO'RICHIEDERLOPossono essere iscritti all'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali e sono animati da spirito di correttezza e trasparenza.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARILa domanda deve essere inoltrata online.
Le NUOVE ISCRIZIONI all’Albo CTU e all’Albo PERITI devono essere inoltrate esclusivamente attraverso la Piattaforma del Portale ALBO CTU, PERITI DE ELENCO NAZIONALE presente sul sito Portale Servizi Telematici - Area Servizi - Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari (giustizia.it)
TEMPI
Solo per i CTU, ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni
Per i Periti non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni.
COSTIMarca da bollo da € 16,00
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, è dovuto il pagamento dell'importo di € 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse di concessione governative.
Nota bene: il mancato pagamento della tassa preclude l'effettiva iscrizione all'albo dei consulenti (art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641).
Sì
NOTA BENENon è possibile essere iscritti all'albo CTU di un Tribunale diverso rispetto a quello competente nel comune di residenza o del domicilio professionale.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 co. 2° delle disp. att. del c.p.c., NESSUNO PUÒ ESSERE ISCRITTO IN PIÙ DI UN ALBO C.T.U.