La conversione può essere richiesta dal debitore ai sensi dell’art. 495 c.p.c. prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569. Con la stessa chiede di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di danaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante.
CHI PUO'RICHIEDERLOLa richiesta di conversione può essere fatta sia dal debitore personalmente che dal procuratore legale.
Nel caso in cui il debitore è assistito da procuratore legale, è necessario allegare alla richiesta anche la procura alle liti e l’istanza dovrà essere inoltrata nel fascicolo telematico di riferimento.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIUnitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, con assegno circolare, una somma non inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.
COME SI SVOLGELa somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione sentite le parti, non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione. Nell’ordinanza il giudice dispone che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro un termine (massimo 48 mesi).
Ogni sei mesi il giudice, a norma dell’art. 510 c.p.c., dispone il pagamento al creditore pignorante o, in caso di più creditori, la distribuzione delle somme versate dal debitore.
I beni sono liberati dal pignoramento solo col versamento dell’intera somma al termine del periodo concesso di rateizzo.