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Richiesta di conversione del pignoramento MOBILIARE

COS'È

L'istanza di conversione del pignoramento è disciplinata dall'art. 495 del Codice di procedura civile, il quale prevede che prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt.530,552 e 569 dei beni mobili o dei crediti oggetto di esecuzione, il debitore esecutato possa fare richiesta al Giudice dell'esecuzione per sostituire i beni mobili o i crediti pignorati con una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capita, degli interessi e delle spese (importo precettato)

CHI PUO'RICHIEDERLO

L’istanza di conversione può essere chiesta sia dal debitore esecutato che dal procuratore dello stesso munito di formale procura alle liti.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

L’istanza di conversione deve essere depositata nei seguenti  modi alternativi:

  • personalmente in cancelleria dal debitore esecutato ;
  • telematicamente, nel fascicolo di riferimento, dal procuratore costituito per il debitore esecutato e munito di formale procura alle liti ;

Unitamente all’istanza deve essere depositato in cancelleria, a pena di inammissibilità', un assegno circolare corrispondente ad una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

COME SI SVOLGE

Quando le cose pignorate sono costituite da beni o cose mobili, il giudice con ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto (48) mesi la somma determinata a norma dell’art.495 co.3 cpc, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'art. art. 510 del c.p.c., al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice con ordinanza ai sensi dell’art.495 co.3 cpc, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita dei beni pignorati.

I beni sono liberati dal pignoramento solo col versamento dell’intera somma al termine del periodo concesso di rateizzo.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

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