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Notifiche all'estero

La disciplina delle notifiche all’estero è molto complessa e le procedure previste sono il frutto della stratificazione di norme contenute in fonti di rango diverse. 

Per una panoramica essenziale delle disposizioni applicabili in materia si rinvia alla guida in materia di notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale

Per i Paesi appartenenti alla UE si applica il Regolamento UE 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2020

ORGANI MITTENTI: per l’Italia sono competenti gli UNEP presso le varie Corti d’Appello e presso i Tribunali del territorio nazionale addetti all’Ufficio Giudiziario aventi al quale si procede

ORGANI RICEVENTI: Pubblici Ufficiali, Autorità o altre persone – designati da ciascun Stato, competenti per il ricevimento degli atti giudiziari o extragiudiziali proveniente da un altro Stato membro.

Il Regolamento prevede diversi modi di trasmissione, notificazione e comunicazione degli atti

⮚ Notifica ex art. 8 Regolamento Europeo 1784/2020 – (TRAMITE AUTORITA’ RICEVENTE)

  • Originale + 2 copie conformi redatti in una lingua compresa dal destinatario e/o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto
  • Modulo Ufficiale (A) reperibile sul portale compilato in italiano e tradotto nella lingua ufficiale dello Stato richiesto, ovvero in una lingua che lo Stato abbia dichiarato di poter accettare
  • E' opportuno stampare (senza compilare) il Modulo K e il Modulo L reperibili sul portale che va sempre allegato se manca la traduzione

(prima della compilazione del modulo è necessario reperire l'organo ricevente - sempre sul portale indicato)


⮚ Trasmissione per via Consolare o diplomatica (art. 17)

Ciascun Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro, salvo la dichiarazione di OPPORSI all’uso di tale facoltà sul suo territorio. Tale forma di notificazione è sempre consentita verso tutti gli Stati membri nell’ipotesi che il DESTINATARIO SIA UN CITTADINO ITALIANO (artt. 37 e 77 d.lgs. 71/2011) → IN QUESTO CASO NON OCCORRE LA TRADUZIONE

Quindi per la RICHIESTA DI NOTIFICA A CITTADINO ITALIANO ALL’ESTERO PER VIA CONSOLARE/DIPLOMATICA occorre:

  • Originale dell’atto + 2 copie conformi senza traduzione
  • CERTIFICATO AIRE DEL DESTINATARIO
  • Lettera accompagnatoria non intestata indirizzata al Consolato in cui si richiede la notifica ai sensi degli artt. 37 e 77 del d.lgs. 71/2011 al signor…(indicare nome, cognome e indirizzo del destinatario)
  • Busta e cartolina per l’estero compilate

⮚ Notificazione o comunicazione per POSTA (art. 18) mediante racc. A/R

  • Originale + copia dell’atto da notificare corredati di traduzione se il destinatario è cittadino straniero nella lingua del destinatario o del luogo di destinazione o, nel caso di mancanza di essa, occorre allegare il Modulo L allo scopo di informare il destinatario della sua facoltà di rifiutare la ricezione dell’atto
  • Busta e cartolina per l’estero compilate

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Allegati

La Convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965 – relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale – ha sostituito (art. 22) nei rapporti fra gli Stati che l'hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 della Convenzione de L'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civil. Per verificare quali Paesi hanno aderito alla Convenzione in parola si raccomanda di visitare il sito periodicamente aggiornato della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato al seguente link https://www.hcch.net/en/states/authorities
Nel Sito sono, inoltre, indicate le Autorità centrali designate alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione, nonché le eventuali dichiarazioni e/o riserve di ogni Stato membro in relazione all'applicabilità di determinate modalità di trasmissione. Ciascun Paese si è espresso sulla lingua in cui desidera vengano inoltrati i moduli di richiesta.


⮚ Notifica ai sensi dell’art. 5/a della Convenzione dell’Aja 1965 (tramite Autorità Centrale)

  • 3 copie dell’atto, di cui un originale, con la relata di notifica, e due copie conformi, senza relata di notifica
  • nella relata di notifica occorre richiamare l’art. 5 della Convenzione dell’AJA del 1965 e l’autorità centrale
  • traduzione semplice per le 3 copie nella lingua di destinazione
  • su entrambe le copie da inviare all’autorità centrale, senza relata di notifica, occorre allegare i moduli n. 1° faccia A e B, n. 2° Faccia A e B, compilati nella lingua dello Stato richiesto

⮚ Notificazione o comunicazione per posta (art. 10 Convenzione dell’Aja 1965)

L’art. 10 di tale convenzione prevede la notifica diretta al destinatario a mezzo racc AR purché lo Stato del destinatario non si opponga a tale forma di notifica. PER TALE RICHIESTA E’ NECESSARIO PRESENTARE:

  • Originale e copia dell’atto con traduzione, salvo i casi in cui il destinatario della notifica sia cittadino italiano e la notifica sia richiesta al Consolato competente

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Allegati

Prima di procedere alla notifica nei confronti di soggetti stranieri al di fuori dell’Ue, sarà opportuno controllare se il paese destinatario ha aderito o meno a convenzioni multilaterali o bilaterali, consultando la tabella delle convenzioni tratta dalla guida alla notificazione all’estero del Ministero degli affari esteri

Si ricorda che, laddove uno Stato abbia aderito sia ad una Convenzione multilaterale che ad una Convenzione bilaterale, in assenza di contrastanti disposizioni pattizie, per un principio fondamentale di diritto internazionale, si applica la CONVENZIONE BILATERALE

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Allegati

Nei rapporti tra Italia e Svizzera la notifica può essere richiesta tramite:

  1. Accordo bilaterale Italia – Svizzera del 02.06.1988 oppure
  2. Convenzione dell’Aja 1965

1. NOTIFICAZIONE TRAMITE ACCORDO BILATERALE ITALIA – SVIZZERA del 02.06.1988 

✓ Per il Cantone Italiano:

  • 3 copie dell’atto di cui un originale, con la relata di notifica, e due copie conformi, senza relata di notifica;
  •  non occorre la traduzione dei suddetti atti e nella relata di notifica bisogna richiamare l’accordo bilaterale Italia-Svizzera del 02.06.1988

✓ Per il Cantone Tedesco e Francese:

  • 3 copie dell’atto di cui un originale, con la relata di notifica, e due copie conformi, senza relata di notifica;
  • traduzione semplice per le tre copie nella lingua del luogo di destinazione;
  • nella relata di notifica occorre richiamare l’accordo bilaterale Italia-Svizzera del 02.06.1988

2. NOTIFICAZIONE TRAMITE CONVENZIONE DELL’AJA 1965

✓ Per il Cantone Italiano:

  • 3 copie dell’atto di cui un originale, con la relata di notifica, e due copie conformi, senza relata di notifica;
  • non occorre la traduzione - nella relata di notifica bisogna richiamare la Convenzione dell’Aja 1965 e l’Autorità Centrale (Tribunale di appello Rogatorie internazionali - Via Pretorio 16- 6901 Lugano)
  • Modulo in duplice copia (allegato alla Convenzione) n. 1° faccia A e B, n. 2° Faccia A e B, compilato nella lingua dello Stato richiesto

✓ Per il Cantone Tedesco e Francese:

  • 3 copie dell’atto di cui un originale, con la relata di notifica, e due copie conformi, senza relata di notifica;
  •  traduzione semplice per le tre copie nella lingua del luogo di destinazione;
  • nella relata di notifica occorre richiamare la Convenzione dell’Aja 1965 e la relativa Autorità competente 
  • modulo in duplice copia (allegato alla Convenzione) n. 1° faccia A e B, n. 2° Faccia A e B, compilato nella lingua dello Stato richiesto

NOTA Per gli atti giudiziari da notificare ai CITTADINI ITALIANI RESIDENTI IN SVIZZERA:

  • 3 copie dell’atto di cui un originale, con la relata di notifica, e due copie conformi, senza relata di notifica;
  •  non occorre la traduzione - allegare CERTIFICATO AIRE

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Allegati

PER NOTIFICHE SOGGETTE A DISCIPLINA SPECIALE E PER CASI PARTICOLARI CONTATTARE L’UFFICIO 031/231475 DOPO LE ORE 12.30

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