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Ricerche telematiche 492 bis

<<Ad oggi è possibile richiedere il servizio telematicamente solo per istanze ESENTI per materia>>

MODALITA' OPERATIVE ISTANZA EX ART. 492 BIS C.P.C. 

Il servizio di ricerche telematiche ex art. 492 bis consente l'accesso alla banca dati  dell'Agenzia delle Entrate effettuato dall'ufficiale giudiziario su richiesta del creditore fondata su titolo giudiziale. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

  • Istanza (modulo editabile disponibile)
  • Titolo e precetto (se telematici con attestazione di conformità al fascicolo informatico firmato in olografo)
  • Certificato di residenza se il debitore è persona fisica 
  • Visura camerale se il debitore è persona giuridica

Dal 26 novembre 2024, il contributo unificato sarà dovuto ESCLUSIVAMENTE per le istanze ai sensi del 2°co. : "Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare".

Le istanze dovranno essere debitamente compilate e SPEDITE TRAMITE SERVIZIO POSTALE al seguente indirizzo: UNEP C/O TRIBUNALE DI COMO, VIALE SPALLINO, 5 - 22100 COMO.  Nel plico andranno inseriti:

  • titolo e precetto in originale (se telematici con attestazione di conformità al fascicolo informatico firmato in olografo)
  • certificato di residenza se il debitore è persona fisica o la visura camerale se il debitore è persona giuridica.

!!!! NON INSERIRE CONTANTI O DEPOSITI !!! la spesa definitiva dell'atto sarà regolarizzata in contrassegno

Lista degli allegati"

Allegati

I curatori fallimentari, su autorizzazione del Giudice, possono presentare istanza di ricerca telematica dei beni direttamente all'Unep di riferimento (la competenza è determinata dalla residenza o della sede legale del soggetto nei cui confronti deve essere eseguita la ricerca).

Per i Curatori del Foro di Como: ad oggi, non è possibile richiedere il servizio telematicamente. L'istanza si può presentare, unitamente all'autorizzazione del Giudice, direttamente allo sportello con un deposito di Euro 10,00.

Per i Curatori di FUORI Foro: ad oggi, non è possibile richiedere il servizio telematicamente. E' possibile spedire la richiesta a mezzo posta al seguente indirizzo UNEP C/O TRIBUNALE DI COMO - V.LE SPALLLINO, 5 - 22100 COMO. !!!! NON INSERIRE CONTANTI O DEPOSITI !!! la spesa definitiva dell'atto sarà regolarizzata in contrassegno

Lista degli allegati"

Allegati

All'esito della ricerca ex art. 492 bis c.p.c. può verificarsi:

RICERCA NEGATIVA: l'ufficiale giudiziario redige verbale di ricerca negativa e, previa comunicazione certificata, restituisce i titoli e la relativa istanza all'avvocato procedente.

RICERCA POSITIVA CON INDIVIDUAZIONE DI UN SOLO BENE O CREDITO: L'UFFICIALE GIUDIZIARIO PROCEDE D'UFFICIO A SOTTOPORRE A PIGNORAMENTO IL BENE O IL CREDITO RINVENUTO E, CONCLUSE TALI OPERAZIONI, RESTITUISCE IL VERBALE DELLE RICERCHE, I TITOLI E IL VERBALE DI PIGNORAMENTO.

RICERCA POSITIVA CON INDIVIDUAZIONE DI PIU' BENI O CREDITI: L'UFFICIALE GIUDIZIARIO INVIA ALL'AVVOCATO ISTANTE LA COMUNICAZIONE EX ART. 155 TER C. 2 DISP. ATT. C.P.C. MEDIANTE E-MAIL O PEC. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione è tenuto tempestivamente a fornire indicazioni, stesso mezzo, all'ufficiale giudiziario incaricato, il quale procederà a sottoporre ad esecuzione i beni scelti, pena la perdita di efficacia della richiesta di pignoramento. L'ufficiale giudiziale provvede a questo punto ad inviare l'esito delle ricerche a mezzo pec ai sensi dell'art. 492 bis IV comma e per le finalità di cui all'art. 492 ultimo comma c.p.c.

Le ulteriori casistiche individuate dall'art. 492 bis c.p.c., stante il numero limitato di banche dati consultabili, non hanno al momento possibilità di verificarsi.

All'esito delle ricerche telematiche, l'ufficiale giudiziario procederà alla stesura del pignoramento presso terzi. Un estratto del verbale di pignoramento presso terzi è notificato a ciascun terzo, mentre al debitore verrà notificato una copia conforme all'originale contenente i riferimenti di tutti i terzi presso cui è avvenuto il pignoramento e la notifica degli stessi al debitore. Concluse tali operazioni, l'ufficiale giudiziario restituisce all'avvocato istante i titoli e il verbale di pignoramento effettuato.

L'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare sospende automaticamente il termine di efficacia del precetto (novanta giorni dalla notificazione, non soggetti a sospensione feriale), che riprende a decorrere dalla comunicazione di cui all'art. 492 bis IV comma, come previsto dall'art. 492 bis ultimo comma c.p.c.

Nel caso del pignoramento presso terzi, il creditore ha 30 giorni di tempo per l'iscrizione a ruolo telematica che decorrono dalla data in cui il pignoramento notificato è stato restituito dall'Ufficiale Giudiziario all'Avvocato del creditore stesso.

Nell'iscrizione a ruolo telematica, l'avvocato dovrà scegliere come tipologia dell'esecuzione "Pignoramento Cartabia" includendo nella creazione della busta telematica l'istanza di fissazione udienza ex art. 492 bis c.p.c. e 543 ultimo comma c.p.c.

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