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Atto notorio

COS'È

L’atto di notorietà o atto notorio consiste nella dichiarazione sotto giuramento resa da due testimoni maggiorenni (muniti di documento valido) dinanzi ad un pubblico ufficiale (che può essere sia un notaio che un Cancelliere), per certificare stati, qualità personali o fatti (morte, nascita, sussistenza o meno di testamento, ecc.…), di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti. I due testimoni non devono essere parenti o affini dell’interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca al fatto, atto o qualità personale in questione, valore probatorio.

In alcuni casi la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che però deve essere effettuata in Comune.

Gli atti notori possono essere ricevuti dal Cancelliere (sono competenti tutti i Cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 5 R.D. n° 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n.1622/99/U del 16/06/1999) ed art. 8 L. n° 182 del 23/3/56 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere del Tribunale).

Art. 30 legge 7/08/1990 n° 241.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza.

Nel caso di successione può essere richiesto anche da un solo erede, ma sarà necessario, al momento della redazione dell’atto, indicare i nominativi di tutti gli eredi (possibilmente portando fotocopia della loro carta di identità valida).

DOVE SI RICHIEDE

Per prenotare un appuntamento presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Como è necessario collegarsi al seguente link:

Prenota un appuntamento

Si invita a prenotarsi con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data prefissata in quanto la disponibilità materiale degli appuntamenti non consente di redigere gli atti notori con urgenza.

Allegati
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