L'eredità può essere accettata con beneficio d'inventario. Tale accettazione ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, e di conseguenza l'erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato.
L'accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e nel possesso dei beni.
L’ accettazione con beneficio d’inventario per minori, interdetti, inabilitati amministrati deve essere preceduta dall’autorizzazione del giudice tutelare. Per i minori è competente il giudice tutelare del luogo di residenza dei minori.
L’accettazione pura e semplice, invece, può essere effettuata esclusivamente dal notaio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. 484 e ss. c.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOPuò essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.
DOVE SI RICHIEDEPer prenotare un appuntamento presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Como è necessario collegarsi al seguente link: