L'inventario di eredità è un atto finalizzato a documentare la situazione economico-patrimoniale del defunto con riferimento al momento del decesso. Affinché l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario produca gli effetti che le sono propri (in primis, la separazione tra i patrimoni del defunto e dell'erede) è necessario che la stessa sia seguita dall'inventario nelle forme e nei termini prescritti dalla legge.
L'inventario dell'eredità successivo all'accettazione può essere redatto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioé il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro 3 mesi dall'accettazione se non si è nel possesso dei beni.
L'inventario dell'eredità precedente l'accettazione viene redatto da un notaio e deve essere seguito dall'accettazione beneficiata entro 40 (quaranta) giorni.
Inventario dell'eredità successivo all'accettazione (art. 484 c.c. , 494 c.c. e 769 c.p.c.)
Inventario dell'eredità precedente all'accettazione (art. 485 c.c. e 487 c.c.).
L'erede.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIPer chiedere la nomina del cancelliere che rediga l'inventario, è necessario presentare:
- ricorso al Presidente del Tribunale;
- copia accettazione beneficiata.
Se l’accettazione è stata effettuata in proprio e per conto di un minore, interdetto, ecc.:
Se l’accettazione è stata effettuata esclusivamente per conto di minore, interdetto, ecc.:
Per il pagamento si potrà utilizzare questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp
Assistenza di un difensore
L'assistenza di un difensore è facoltativa.