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Autorizzazione vendita nelle eredità beneficiate

COS'È

Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice della successione per compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione relative sia ai beni mobili (entro 5 anni dal decesso) sia agli immobili caduti in successione (entro 10 anni dal decesso).
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede deve rispondere dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 493 c.c. e 747 c.p.c.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario.

DOVE SI RICHIEDE

Al Tribunale di competenza in base all’ultimo domicilio del defunto.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Per l'autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio di inventario, è necessario:
- ricorso al Giudice della successione;
- copia dell'accettazione con beneficio d'inventario;
- copia dell'inventario (immobili)
- copia della dichiarazione di successione (immobili);
- perizia giurata (immobili)

Proposta di acquisto del bene oggetto di vendita

- Estratto di rivista specializzata (Ed. Quattroruote) o di preventivo in cui sia esplicitato il valore del veicolo oggetto di vendita (nel caso di beni mobili registrati).

COSTI

Se l’accettazione con beneficio d’inventario è stata effettuata in proprio e per conto di minori, interdetti, ecc.:

  • contributo unificato € 98,00;
  • diritti di cancelleria di € 27,00.

Se l’accettazione con beneficio d’inventario è stata effettuata esclusivamente per conto di minori, interdetti ecc.:

  • Unicamente diritti di cancelleria € 27,00.

Entrambi i pagamenti sono da effettuare telematicamente con sistema pagoPA. 
Si può utilizzare questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp

Assistenza di un difensore

L'assistenza di un difensore è facoltativa.

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