Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice della successione per compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione relative sia ai beni mobili (entro 5 anni dal decesso) sia agli immobili caduti in successione (entro 10 anni dal decesso).
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede deve rispondere dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale.
Art. 493 c.c. e 747 c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOGli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario.
DOVE SI RICHIEDEAl Tribunale di competenza in base all’ultimo domicilio del defunto.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIPer l'autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio di inventario, è necessario:
- ricorso al Giudice della successione;
- copia dell'accettazione con beneficio d'inventario;
- copia dell'inventario (immobili)
- copia della dichiarazione di successione (immobili);
- perizia giurata (immobili)
Proposta di acquisto del bene oggetto di vendita
- Estratto di rivista specializzata (Ed. Quattroruote) o di preventivo in cui sia esplicitato il valore del veicolo oggetto di vendita (nel caso di beni mobili registrati).
COSTISe l’accettazione con beneficio d’inventario è stata effettuata in proprio e per conto di minori, interdetti, ecc.:
Se l’accettazione con beneficio d’inventario è stata effettuata esclusivamente per conto di minori, interdetti ecc.:
Entrambi i pagamenti sono da effettuare telematicamente con sistema pagoPA.
Si può utilizzare questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp
L'assistenza di un difensore è facoltativa.