Se l'eredità non è stata accettata da alcuno e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la nomina di un curatore dell'eredità stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione.
Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredità, occupandosi di: farne l'inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato se essa non viene accettata.
Per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice. Infatti, tutti i compiti del curatore sono vigilati dal Giudice, il quale può in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina.
Il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).
Artt. 528 e ss. c.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOL'istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere proposta da chi vi ha interesse.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARIPer chiedere l'apertura della procedura di eredita giacente occorrono:
- ricorso al Giudice della successione (in base all’ultimo domicilio del defunto);
- certificato di morte;
- certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine attestanti l'inesistenza di chiamati all'eredità entro il 6° grado.
- Contributo unificato di € 98,00;
- diritti di cancelleria di € 27,00.
Entrambi i pagamenti sono da effettuare telematicamente con sistema pagoPA.
Sì
Assistenza di un difensoreL'assistenza di un difensore è facoltativa.