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Rinuncia all'eredità

COS'È

Un erede può decidere di non accettare l'eredità destinatagli, manifestandolo espressamente. La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta.
La rinuncia presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l'apertura della successione. Viene effettuata generalmente quando l'eredità è gravata da debiti per non dovervi rispondere e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva. La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 519 e ss. c.c.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta.
Al rinunciante subentrano i discendenti in rappresentazione art .467 c.c.

DOVE SI RICHIEDE

Per prenotare un appuntamento presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Como è necessario accedere al seguente link:

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