È una procedura che consente l’adozione di persona maggiorenne; con essa l'adottato aggiunge al proprio il cognome dell'adottante, acquista i diritti anche successori, il diritto agli alimenti ed assume gli obblighi come un figlio.
L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.
È in ogni caso necessaria l’assistenza di un legale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOLa sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 20 luglio 2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.
L’adottante deve avere compiuto i 35 anni e deve inoltre superare di almeno 18 anni l’età della persona che intende adottare. Entrambi i termini (35 e 18 anni) possono essere eccezionalmente ridotti se il Tribunale ritiene sussistere una situazione particolare che lo giustifichi.
La persona sposata può adottare singolarmente, ma è necessario l'assenso del coniuge (art. 297 c.c.).
Quando l'adozione è compiuta da una donna maritata l'adottato (che non sia figlio del marito) assume il cognome della famiglia di lei (art. 299 c.c. comma 4).
Per l’adozione ordinaria occorre:
Il ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere depositato telematicamente sul ruolo Volontaria Giurisdizione utilizzando il seguente codice di iscrizione a ruolo:
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Famiglia:
Terzo piano - stanza 315. Tel 031.231349
Inoltre, in caso di adottanti o adottati stranieri occorre:
È territorialmente competente il Tribunale del luogo di residenza dell'adottante.
La domanda per l’adozione di persona che ha compiuto la maggiore età si presenta con ricorso che deve contenere, tra l’altro, la richiesta di fissazione dell’udienza per la prestazione dei consensi dell’adottante e dell’adottando e dei coniugi dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.
All’udienza di prestazione dei consensi, l’adottando eleggerà domicilio nel territorio italiano; qualora il consenso all’adozione venisse espresso con atto notarile, l’adottante, nello stesso atto, eleggerà domicilio nel territorio italiano.
Da versare tramite pagamento telematico:
Da versare tramite Modello F24: