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Adozione di persona maggiorenne

COS'È

È una procedura che consente l’adozione di persona maggiorenne; con essa l'adottato aggiunge al proprio il cognome dell'adottante, acquista i diritti anche successori, il diritto agli alimenti ed assume gli obblighi come un figlio.

L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.

È in ogni caso necessaria l’assistenza di un legale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Artt. 291 e segg. Codice Civile come modificati dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • Art. 473 bis e segg. c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLO

La sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 20 luglio 2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.

L’adottante deve avere compiuto i 35 anni e deve inoltre superare di almeno 18 anni l’età della persona che intende adottare. Entrambi i termini (35 e 18 anni) possono essere eccezionalmente ridotti se il Tribunale ritiene sussistere una situazione particolare che lo giustifichi.

La persona sposata può adottare singolarmente, ma è necessario l'assenso del coniuge (art. 297 c.c.).

Quando l'adozione è compiuta da una donna maritata l'adottato (che non sia figlio del marito) assume il cognome della famiglia di lei (art. 299 c.c. comma 4).

Per l’adozione ordinaria occorre:

  • Il consenso:
    - dell’adottante
    - dell'adottando;
  • L'assenso:
    - dei genitori dell’adottando (il Tribunale può superare il dissenso dei genitori se ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando), che devono essere presenti all'udienza (se deceduti occorre produrre il certificato di morte e se irreperibili provare di averli avvisati della data udienza provando la loro irreperibilità);
    - del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati;
    - dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante.
DOVE SI RICHIEDE

Il ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere depositato telematicamente sul ruolo Volontaria Giurisdizione utilizzando il seguente codice di iscrizione a ruolo:

  • codice 411683

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Famiglia: 
Terzo piano - stanza 315. Tel 031.231349

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
  • certificato di residenza dell’adottante in carta libera;
  • certificato di residenza dell’adottando in carta libera;
  • copia integrale dell’atto di nascita dell’adottante in carta libera;
  • copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando in carta libera;
  • certificato di stato libero dell’adottante e dell'adottando, oppure certificato di matrimonio in carta libera;
  • atto notorio dal quale si evince che l’adottante non ha figli legittimi o naturali o che ha figli in carta libera;
  • certificato del casellario giudiziale dell’adottante in carta libera;
  • decreto di nomina del legale rappresentante dell'adottando incapace in carta libera;
  • eventuale certificato di morte di uno o entrambi i genitori dell'adottando in carta libera.

Inoltre, in caso di adottanti o adottati stranieri occorre:

  • se disponibile produrre certificato di cittadinanza;
  • se disponibile produrre permesso di soggiorno per l’adottando oppure permesso per ragioni di studio o similari.
COME SI SVOLGE

È territorialmente competente il Tribunale del luogo di residenza dell'adottante.

La domanda per l’adozione di persona che ha compiuto la maggiore età si presenta con ricorso che deve contenere, tra l’altro, la richiesta di fissazione dell’udienza per la prestazione dei consensi dell’adottante e dell’adottando e dei coniugi dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.
All’udienza di prestazione dei consensi, l’adottando eleggerà domicilio nel territorio italiano; qualora il consenso all’adozione venisse espresso con atto notarile, l’adottante, nello stesso atto, eleggerà domicilio nel territorio italiano.
 

COSTI

Da versare tramite pagamento telematico:

  • Contributo Unificato da € 98,00
  • Una marca da € 27,00 per diritti forfettizzati per notifiche

Da versare tramite Modello F24: 

  • Tassa di registrazione sentenza nella misura fissa di Euro 200,00
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