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Divorzio contenzioso

COS'È

Il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

Il divorzio, sia per la cessazione degli effetti civili sia per lo scioglimento del matrimonio, può essere contenzioso. In questo caso, il divorzio può essere presentato da uno dei coniugi che non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.

La procedura è più complessa rispetto al divorzio congiunto perché viene prima fissata un’udienza di comparizione delle parti e poi una serie di udienze istruttorie. Al termine della causa viene emessa la sentenza di divorzio.

Nel diritto italiano, le norme sul divorzio previste per il matrimonio si applicano anche all'unione civile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Legge n. 898 del 1 Dicembre 1970 modificata con Legge n.74 del 6 marzo 1987 e con Legge n.149/2022;
  • Legge 11-05-2015 n.55
  • Artt. 473 bis e s.s. c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLO

Ciascuno dei coniugi.

La competenza, in presenza di figli minori è del tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.  In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza  del convenuto.
In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, qualunque tribunale della Repubblica.

Il divorzio può essere chiesto dopo sei mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al Giudice per la prima udienza di comparizione in caso di separazione consensuale o dopo un anno in caso di separazione giudiziale.

Tali termini si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l'entrata in vigore della Legge 11/05/2015, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale.

La normativa sul divorzio si applica anche alle unioni civili (v. nota “Procedure di divorzio nelle unioni civili”)

DOVE SI RICHIEDE

Il ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere depositato telematicamente sul ruolo Contenzioso utilizzando i seguenti codici di iscrizione a ruolo:

  • codice per cessazione effetti civili: 111012
  • codice per scioglimento matrimonio: 111022

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Famiglia: 
Terzo piano - stanza 315. Tel 031.231349

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La documentazione da presentare è la seguente:

Per il divorzio giudiziale:

  • Stato di famiglia
  • Certificati di residenza
  • Copia integrale dell’atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato
  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
  • Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale omologato
  • Sintesi della situazione economico - reddituale della parte

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

COME SI SVOLGE

Le parti sono sentite in apposita udienza. Nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.

La sentenza di divorzio viene inviata allo stato civile del comune di celebrazione del matrimonio dalla cancelleria competente solo dopo il passaggio in giudicato. La sentenza passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione ovvero dopo trenta giorni dalla notifica alla controparte, al PM /PG qualora ci siano figli minori o legalmente incapaci.

COSTI

Da versare tramite pagamento telematico:

  • Contributo Unificato € 98,00
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