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Procedimenti alternativi a quello giudiziale

COS'È

I coniugi possono concludere accordi al fine di pervenire a un divorzio su domanda congiunta, anche a mezzo di convenzione di negoziazione assistita, conclusa da Avvocati, ai sensi dell’art. 6 comma I, dl 132 del 2014, convertito in L. 162 del 2014. In tal caso, non è necessario presentare alcuna domanda al Tribunale. I coniugi - in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti - possono concludere il divorzio su domanda congiunta anche innanzi all’ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato (art. 12, dl 132 del 2014, convertito in L. 162 del 2014). In questo caso, non è necessario presentare alcuna domanda al Tribunale. Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso. L’accordo concluso davanti all’ufficiale di Stato Civile non può contenere patti produttivi di effetti traslativi di diritti reali mentre può prevedere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (c.d. assegno di divorzio, purché non una tantum). Cosi: Min. Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi Demografici, circolare 24 aprile 2015 n. 6/15; v. al riguardo, Cons. Stato n. 4478 del 2016.

 

Procedure alternative al ricorso in Tribunale per separazione e divorzio ai sensi della legge 10/11/2014 n.162 (che ha convertito con modificazioni il Dl 12/9/2014 n.132)

In Comune innanzi all’Ufficiale di Stato Civile (art.2 L cit.)

I coniugi possono separarsi consensualmente o d’accordo divorziare (far cessare gli effetti civili del matrimonio religioso ovvero ottenere lo scioglimento del matrimonio civile) ed anche ottenere la modifica concorde delle condizioni di separazione o di divorzio comparendo innanzi al Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato Civile o ad un suo delegato.

Questa procedura può essere utilizzata a condizione che:

  • vi sia accordo tra i richiedenti;
  • non vi siano figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti oppure incapaci o portatori di handicap grave;
  • l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

E’ competente l’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui l’atto di matrimonio è stato iscritto o trascritto

L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

L’Ufficiale dello Stato Civile quando riceve la dichiarazione dei coniugi fissa una comparizione avanti a sé per la conferma dell’accordo non prima di 30 giorni.

 

Se i coniugi compaiono e confermano l’accordo questo tiene luogo del corrispondente provvedimento giudiziario.

 Con procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 6 L.cit.)

Si tratta di procedura finalizzata a far sì che i coniugi assistiti almeno da un avvocato per parte addivengano, entro un certo termine, ad un accordo di separazione o di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso o scioglimento del matrimonio) oppure di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Se vi sono figli minori oppure maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o non ancora economicamente autosufficienti l’accordo raggiunto con l’assistenza dell’avvocato deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente , il quale se ritiene che l’accordo risponda all’interesse  dei figli lo autorizza; ove invece ritenga che non vi sia questa rispondenza lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che dispone la comparizione dei coniugi entro 30 giorni, quindi provvede senza ritardo.

Se invece non si è in presenza di figli nelle condizioni sopra specificate (minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap) l’accordo raggiunto è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale se non ravvisa irregolarità rilascia agli avvocati il nulla-osta; l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di  10 giorni copia autenticata dell’accordo all’Ufficiale dello Stato civile  del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per le necessarie annotazioni.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita tiene luogo dei corrispondenti provvedimenti giudiziali.

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