È la procedura alla quale debbono ricorrere i coniugi allorché non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. La separazione giudiziale è più complessa di quella consensuale, perché viene prima fissata un’udienza di comparizione e poi una serie di udienze istruttorie.
La procedura deve essere iniziata da uno dei due coniugi, sempre con l’ausilio di un legale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOCiascuno dei coniugi con l’assistenza del legale.
La competenza, in presenza di figli minori è del tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto.
In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, qualunque tribunale della Repubblica.
I cittadini stranieri, di un paese aderente all’ Unione Europea, residenti in Italia, possono ottenere la separazione consensuale o giudiziale in Italia anche se l’istituto della separazione non è prevista dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio per la disposizione dell’art.8 reg. UE 1259/10 in vigore dal 21/6/2012, e per il disposto dell’art.31, secondo comma, l. 218/95.
DOVE SI RICHIEDEIl ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere depositato telematicamente sul ruolo Contenzioso utilizzando il seguente codice di iscrizione a ruolo:
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Famiglia:
Terzo piano - stanza 315. Tel 031.231349
Stato di famiglia;
Certificato di residenza, (certificato storico, se i coniugi non hanno più la stessa residenza);
Le parti sono sentite in apposita udienza. Nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.
Il procedimento termina con una sentenza.
La sentenza di separazione viene inviata dalla cancelleria competente allo stato civile del comune di celebrazione del matrimonio solo dopo il passaggio in giudicato.
La sentenza passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione ovvero dopo trenta giorni dalla notifica alla controparte, al PM / PG qualora ci siano figli minori o legalmente incapaci.
I coniugi potranno poi chiedere il divorzio dopo un anno dalla prima udienza di comparizione.
COSTIDa versare tramite pagamento telematico: