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Separazione giudiziale

COS'È

È la procedura alla quale debbono ricorrere i coniugi allorché non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. La separazione giudiziale è più complessa di quella consensuale, perché viene prima fissata un’udienza di comparizione e poi una serie di udienze istruttorie.

La procedura deve essere iniziata da uno dei due coniugi, sempre con l’ausilio di un legale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Art. 150 e segg. c.c.
  • Art. 473 bis e s.s. c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLO

Ciascuno dei coniugi con l’assistenza del legale.

La competenza, in presenza di figli minori è del tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.  In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto.
In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, qualunque tribunale della Repubblica.

I cittadini stranieri, di un paese aderente all’ Unione Europea, residenti in Italia, possono ottenere la separazione consensuale o giudiziale in Italia anche se l’istituto della separazione non è prevista dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio per la disposizione dell’art.8 reg. UE 1259/10 in vigore dal 21/6/2012, e per il disposto dell’art.31, secondo comma, l. 218/95.

DOVE SI RICHIEDE

Il ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere depositato telematicamente sul ruolo Contenzioso utilizzando il seguente codice di iscrizione a ruolo:

  • codice 111002

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Famiglia: 
Terzo piano - stanza 315. Tel 031.231349

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Stato di famiglia;

Certificato di residenza, (certificato storico, se i coniugi non hanno più la stessa residenza);

  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato;
  • Dichiarazione dei redditi;
  • Sintesi della situazione economico - reddituale della parte
  • In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
    a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
    b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
    c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
  • Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
COME SI SVOLGE

Le parti sono sentite in apposita udienza. Nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.

Il procedimento termina con una sentenza.

La sentenza di separazione viene inviata dalla cancelleria competente allo stato civile del comune di celebrazione del matrimonio solo dopo il passaggio in giudicato.

La sentenza passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione ovvero dopo trenta giorni dalla notifica alla controparte, al PM / PG qualora ci siano figli minori o legalmente incapaci.

I coniugi potranno poi chiedere il divorzio dopo un anno dalla prima udienza di comparizione.

COSTI

Da versare tramite pagamento telematico:

  • Contributo unificato di € 98,00
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