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Separazione consensuale

COS'È

È una procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni.

Per procedure alternative al ricorso in Tribunale ai sensi della legge 10/11/2014 n.162, vedi nota collegata: Procedure alternative al ricorso in Tribunale per separazione e divorzio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Art. 150 e segg. c.c.
  • Art. 473 bis.51 c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLO

I coniugi, con l’ausilio di almeno un legale, che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione.

I cittadini stranieri, di un paese aderente all’ Unione Europea, residenti in Italia, possono ottenere la separazione consensuale o giudiziale in Italia anche se l’istituto della separazione non è prevista dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio per la disposizione dell’art.8 reg. UE 1259/10 in vigore dal 21/6/2012, e per il disposto dell’art.31, secondo comma, l. 218/95.

DOVE SI RICHIEDE

Il ricorso per separazione consensuale deve essere diretto al Tribunale della residenza dell’una o dell’altra parte.
Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.

Il ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere depositato telematicamente sul ruolo Volontaria Giurisdizione utilizzando il seguente codice di iscrizione a ruolo:

  • codice 411706.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Famiglia: 
Terzo piano - stanza 315. Tel 031.231349

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La documentazione da presentare è la seguente:

  • Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  • Certificato di residenza di ambedue i coniugi;
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato;
  • Sintesi situazione economico-familiare dei coniugi.
  • In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati inoltre:
    a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
    b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
    c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
  • Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
COME SI SVOLGE

Le parti sono sentite in apposita udienza in cui il giudice preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.

Le parti, Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13 terzo comma.

Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma. Il procedimento termina con una sentenza. I coniugi potranno poi chiedere il divorzio dopo 6 mesi dalla prima udienza di comparizione.

COSTI

Da versare tramite pagamento telematico:

  • Contributo unificato di € 43,00.
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