È una procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni.
Per procedure alternative al ricorso in Tribunale ai sensi della legge 10/11/2014 n.162, vedi nota collegata: Procedure alternative al ricorso in Tribunale per separazione e divorzio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOI coniugi, con l’ausilio di almeno un legale, che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione.
I cittadini stranieri, di un paese aderente all’ Unione Europea, residenti in Italia, possono ottenere la separazione consensuale o giudiziale in Italia anche se l’istituto della separazione non è prevista dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio per la disposizione dell’art.8 reg. UE 1259/10 in vigore dal 21/6/2012, e per il disposto dell’art.31, secondo comma, l. 218/95.
DOVE SI RICHIEDEIl ricorso per separazione consensuale deve essere diretto al Tribunale della residenza dell’una o dell’altra parte.
Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.
Il ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere depositato telematicamente sul ruolo Volontaria Giurisdizione utilizzando il seguente codice di iscrizione a ruolo:
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Famiglia:
Terzo piano - stanza 315. Tel 031.231349
La documentazione da presentare è la seguente:
Le parti sono sentite in apposita udienza in cui il giudice preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.
Le parti, Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13 terzo comma.
Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma. Il procedimento termina con una sentenza. I coniugi potranno poi chiedere il divorzio dopo 6 mesi dalla prima udienza di comparizione.
COSTIDa versare tramite pagamento telematico: