Per quanto attiene alle unioni civili introdotte con la legge 20 maggio 2016 n. 76 – cosiddetta legge Cirinnà – esse possono, analogamente alle unioni matrimoniali, essere sciolte mediante divorzio. Il procedimento è più rapido e semplificato rispetto a quello riguardante il matrimonio civile e religioso non essendo previsto che si debba prima avviare la separazione. È infatti sufficiente che entrambi i partners, o anche uno solo di essi, comunichino all’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza la volontà di sciogliere l’unione (art. 1, co. 24 L 76/2016).
Trascorsi tre mesi da quella data, è quindi possibile avanzare domanda di divorzio.
In questa fase vi è una sostanziale equiparazione delle coppie unite civilmente a quelle sposate e pertanto è possibile sciogliere il vincolo nei seguenti tre diversi modi:
Il ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere depositato telematicamente utilizzando i seguenti codici di iscrizione a ruolo:
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Famiglia:
Terzo piano - stanza 315. Tel 031.231349