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Modifica delle condizioni di separazione e divorzio

COS'È

È la procedura in base alla quale le condizioni riguardanti il coniuge e la prole previste nei provvedimenti di separazione o di divorzio si possono modificare attraverso apposito procedimento. Ciò deve avvenire su ricorso della o delle parti interessate, qualora venga in qualche modo a mutare la situazione in base alla quale i provvedimenti sono stati adottati e comunque ricorrano giustificati motivi.

Il procedimento di modifica dinanzi al Tribunale può essere promosso non soltanto in relazione alle condizioni contenute nei decreti e nelle sentenze emessi dal Tribunale all’esito dei procedimenti di separazione e divorzio, ma anche, a seguito dell’ entrata in vigore della legge n.162/2014, per la modifica delle condizioni previste negli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all’ufficiale di stato civile ovvero assunti in esito a procedura di negoziazione assistita in quanto la legge citata che li introduce ne stabilisce la equiparazione ai provvedimenti giudiziali di divorzio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Artt. 473bis e s.s. Codice di Procedura Civile
  • Art.6 e Art.12 Legge n.162/2014
CHI PUO'RICHIEDERLO

Una o entrambe le parti col ministero di un difensore. Nel primo caso la modifica avrà natura contenziosa, nel secondo caso avrà natura congiunta.

DOVE SI RICHIEDE

Il ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere depositato telematicamente utilizzando i seguenti codici di iscrizione a ruolo:

Ruolo Contenzioso (in caso di modifica chiesta da una sola parte):

  • Modifica delle condizioni di separazione codice 111005
  • Modifica delle condizioni di divorzio codice 111013

Ruolo Volontaria Giurisdizione (in caso di modifica chiesta congiuntamente dalle parti):

  • Modifica delle condizioni di separazione codice 411673
  • Modifica delle condizioni di divorzio codice 411675

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Famiglia: 
Terzo piano - stanza 315. Tel 031.231349

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
  • stato di famiglia e residenza dei coniugi
  • copia autentica del verbale di separazione/divorzio omologato oppure copia autentica della sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato oppure copia autentica degli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio assunti innanzi all’ufficiale di stato civile ovvero assunti in esito a procedura di negoziazione assistita
COME SI SVOLGE

Le parti sono sentite in apposita udienza; nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.

Va peraltro tenuto presente che anche per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio è possibile ricorrere alle procedure alternative introdotte e disciplinate dalla legge n.162/2014:

1)  avanti all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza meramente facoltativa dell’avvocato, a condizione che: gli ex-coniugi non abbiano figli ancora minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti; siano d’accordo sulle modifiche richieste; l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (art. 12 l.cit);     

2)  accordo raggiunto attraverso procedura di negoziazione con l’assistenza di almeno un avvocato per parte (art .6 l. cit.).

COSTI

Da versare tramite pagamento telematico:

Se la modifica riguarda soltanto o anche il coniuge

  • Contributo Unificato € 98,00

Se la modifica riguarda soltanto la prole, a prescindere se sia maggiorenne o minorenne

  • Contributo Unificato: Esente
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