È la procedura in base alla quale le condizioni riguardanti il coniuge e la prole previste nei provvedimenti di separazione o di divorzio si possono modificare attraverso apposito procedimento. Ciò deve avvenire su ricorso della o delle parti interessate, qualora venga in qualche modo a mutare la situazione in base alla quale i provvedimenti sono stati adottati e comunque ricorrano giustificati motivi.
Il procedimento di modifica dinanzi al Tribunale può essere promosso non soltanto in relazione alle condizioni contenute nei decreti e nelle sentenze emessi dal Tribunale all’esito dei procedimenti di separazione e divorzio, ma anche, a seguito dell’ entrata in vigore della legge n.162/2014, per la modifica delle condizioni previste negli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all’ufficiale di stato civile ovvero assunti in esito a procedura di negoziazione assistita in quanto la legge citata che li introduce ne stabilisce la equiparazione ai provvedimenti giudiziali di divorzio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOUna o entrambe le parti col ministero di un difensore. Nel primo caso la modifica avrà natura contenziosa, nel secondo caso avrà natura congiunta.
DOVE SI RICHIEDEIl ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere depositato telematicamente utilizzando i seguenti codici di iscrizione a ruolo:
Ruolo Contenzioso (in caso di modifica chiesta da una sola parte):
Ruolo Volontaria Giurisdizione (in caso di modifica chiesta congiuntamente dalle parti):
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Famiglia:
Terzo piano - stanza 315. Tel 031.231349
Le parti sono sentite in apposita udienza; nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.
Va peraltro tenuto presente che anche per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio è possibile ricorrere alle procedure alternative introdotte e disciplinate dalla legge n.162/2014:
1) avanti all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza meramente facoltativa dell’avvocato, a condizione che: gli ex-coniugi non abbiano figli ancora minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti; siano d’accordo sulle modifiche richieste; l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (art. 12 l.cit);
2) accordo raggiunto attraverso procedura di negoziazione con l’assistenza di almeno un avvocato per parte (art .6 l. cit.).
COSTIDa versare tramite pagamento telematico:
Se la modifica riguarda soltanto o anche il coniuge
Se la modifica riguarda soltanto la prole, a prescindere se sia maggiorenne o minorenne